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Scambio di informazioni
L’accesso alle reti di distribuzione del gas naturale gestite da A.S.M. Codogno S.r.l. è regolamentato dalla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 138/04 e s.m.i. e dal “Codice di rete tipo” – deliberazione dell’ARERA 108/06 e s.m.i. – comunicazione sottoscritta per adesione in data 04.10.07 e convalidata dall’ ARERA in data 23.10.07.
Gli “utenti del servizio distribuzione” che intendono accedere alle reti di A.S.M. Codogno S.r.l. devono inviare una comunicazione conforme allo standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore gas naturale previsto nella deliberazione dell’ARERA 294/06 all’indirizzo asmcodogno@legalmail.it chiedendo le credenziali per accedere al portale.
Le comunicazioni relative alle richieste di prestazioni soggette a qualità commerciale (deliberazione ARERA 574/13/R/GAS) e di sostituzione del venditore nella fornitura del gas (switch) devono essere trasmesse attraverso il portale all’indirizzo: https://netgategas.asmcodogno.it/
Il vecchio indirizzo: http://netaportalprd.asmcodogno.it/NETAInf/login.aspx verrà tenuto solo per la consultazione degli esiti precedenti. In caso di disservizi telematici superiori alle 48 ore, le comunicazione potranno essere inviate tramite posta certificata ai seguenti indirizzi dedicati:
Vi precisiamo inoltre gli indirizzi di posta a cui mandare la documentazione per la delibera 40/14: c/o LD RETI SRL – Strada Vecchia Cremonese snc – 26900 Lodi.
I corrispettivi per l’esecuzione delle prestazioni ai punti di riconsegna sono indicati nell’elenco prezzi. Il Codice Ditta rilasciato dall’Agenzia delle Dogane per le dichiarazioni mensili è: LOY00437C.
Tariffe
Dal 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025″ (RTDG 2020-2025), approvata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con delibera n. 570/2019/R/GAS.
Ciascuna impresa distributrice applica ai propri clienti (le società di vendita) una tariffa obbligatoria a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione fissata dall’Autorità e differenziata per ambito tariffario.
L’ambito tariffario, così come stabilito dall’art. 43 della RTDG 2020-2025, è l’area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per i servizi di distribuzione e misura.
Gli ambiti tariffari sono:
- Ambito nord occidentale, comprendente le regioni: Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria;
- Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Emilia Romagna;
- Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
- Ambito centro-sud orientale comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata;
- Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regione Lazio e Campania;
- Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria e Sicilia.
- Ambito Sardegna, comprendente la regione Sardegna.
La tariffa obbligatoria è composta dalle seguenti componenti che vengono determinate entro il 15-12 dell’anno t-1, per l’anno t (art. 42 della RTDG):
- t1, composta dagli elementi t1(dis), t1(mis), t1(cot), espressi in euro/punto di riconsegna a copertura di quota parte dei costi di capitale relativi ai servizi di distribuzione, dei costi operativi e dei costi di capitale relativi al servizio di misura e dei costi del servizio di commercializzazione;
- t3, composta dall’elemento tf3(dis), espresso in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura dei costi operativi e la quota parte dei costi di capitale del servizio di distribuzione non coperti dalla t1 (dis);
- GS, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura del sistema di compensazione tariffari per i clienti economicamente disagiati;
- RE, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale;
- RS, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas;
- UG1, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli;
- UG2, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo e in euro per punto di riconsegna, a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio (UG2c) e per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k (UG2k);
- UG3, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri connessi all’intervento di interruzione;
- ST, espressa in euro per punto di riconsegna, relativa allo sconto tariffario di gara;
- VR, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della differenza tra VIR e RAB.
Con la delibera 736/2022/R/gas l’Autorità ha aggiornato, per l’anno 2023, le tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas in vigore dal 01/01/2023 al 31/03/2023.
Tariffe distribuzione 1° trimestre 2023
Profili di prelievo
Il profilo di prelievo rappresenta l’andamento temporale dei prelievi di gas per il Punto di Riconsegna (P.d.R.), rilevati fino alla data dell’ultima lettura e rappresenta una proiezione dei prelievi presunti nel periodo successivo all’ultima lettura.
Il profilo di prelievo di ogni P.d.R. dipende dalla tipologia d’uso del gas e risente delle condizioni climatiche e della zona geografica dove è ubicato l’impianto di distribuzione; ogni profilo di prelievo è composto di 365 valori giornalieri percentuali, pertanto il prelievo stimato di ogni P.d.R. è il prodotto del profilo giornaliero percentuale per il prelievo annuale del P.d.R.
Con la deliberazione 229/12, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha adottato i profili di prelievo standard associati a categorie d’uso del gas per l’anno termico 2012-2013.
A.S.M. Codogno S.r.l. utilizza i profili di prelievo standard per le attività di:
- Stima dei prelievi in caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali, quando al distributore non è stato possibile rilevare la lettura per cause indipendenti dalla propria volontà;
- Allocazione dei volumi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto;
- Determinazione del corrispettivo di distribuzione e conseguente fatturazione mensile;
- Ripartizione dei consumi tra due anni termici consecutivi.
I profili di prelievo standard sono aggiornati annualmente da A.S.M. Codogno S.r.l. come previsto dalla Delibera ARERA 229/12.
L’invio delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da parte delle società di vendita deve essere fatto seguendo il template pubblicato alla pagina TISG.
Profili di prelievo standard:
Deliberazione ARERA 229/12: http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/229-12.pdf
Prezziario
Elenco prezzi 01-07-2022 ASM Codogno Srl
TISG
Ai sensi del comma 7.8 del TISG l’Utente della distribuzione è tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione le informazioni derivanti dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà – richieste ai propri clienti finali titolari di punti di riconsegna con uso tecnologico – secondo i formati definiti dall’impresa di distribuzione. Tali informazioni sono valide per i due anni termici successivi, fatta salva la possibilità da parte del cliente di rettifica per l’anno successivo entro il termine del 10 giugno.
A partire dall’1 gennaio 2013 – a meno di eventuali rettifiche – tale trasmissione di dati dovrà avvenire entro il 10 giugno dell’anno 2014, in quanto per il primo anno di entrata in vigore delle disposizioni, ai sensi della deliberazione 319/2012/R/gas, tutte le attività previste dall’articolo 7 del TISG dovranno essere concluse entro il prossimo 30 novembre 2012.
Tale comunicazione deve essere fatta all’indirizzo PEC: asmcodogno@legalmail.it
Il file deve essere un csv strutturato come da allegato:
- Partita IVA mittente (Vendita);
- Partita IVA destinatario (Distributore);
- PdR;
- Codice fiscale del cliente titolare del PdR;
- Partita IVA del cliente titolare del PdR;
- Matricola del gruppo di misura;
- Codice categoria d’uso (di cui alla tabella 1 del TISG);
- Codice classe di prelievo (di cui alla tabella 2 del TISG).
Comunicazione dichiarazioni sostitutive
Calendario Letture
La Delibera ARERA 19/03/2015 n. 117/2015/R/gas “Riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione, anche in attuazione del decreto legislativo 102/2014” sancisce i nuovi obblighi in capo alle società di distribuzione del gas metano, relativi alla gestione delle letture e autoletture dei misuratori del gas.
L’impresa di distribuzione si è impegnata ad effettuare i seguenti tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del gruppo di misura:
- per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno;
- per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l’anno;
- per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 4 tentativi di raccolta l’anno;
- per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile.
Il calendario di rilevazione è consultabile nel file Calendario letture 2024
Calendario letture Codogno 2024